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STATUTO DEL C.R.A.L.
DELLA
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SpA
Indice
Art. 1 - DENOMINAZIONE
Art. 2 – OGGETTO SOCIALE
Art. 3 – ATTIVITA’ DEL CRAL
Art. 4 – SOCI DEL CRAL
Art. 5 – PATRIMONIO - FONDO COMUNE
Art. 6 – ORGANI DEL CRAL
Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9 – IL PRESIDENTE
Art. 10 – IL VICE PRESIDENTE
Art. 11 – IL SEGRETARIO/TESORIERE
Art. 12 – IL COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 13 – LE SEZIONI
Art. 14 – ASSEMBLEA DI SEZIONE
Art. 15 – RAPPRESENTANTI DI SEZIONE
Art. 16 – PAGAMENTI
Art. 17 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
Art. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 19 – SCIOGLIMENTO
Statuto
Art. 1 - DENOMINAZIONE
A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36/37/38 del Codice Civile e della legge 266 dell’11/8/91 si è liberamente costituita un’associazione denominata: “Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori della BANCA POPOLARE DI BERGAMO SpA” in breve CRAL, con Sede legale in Bergamo 24122 - Via Tiraboschi, n. 57.
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Art. 2 – OGGETTO SOCIALE
- Il CRAL è un organismo apolitico, autonomo, avente configurazione delle Associazioni non riconosciute come persone giuridiche ed il proprio Statuto è stato redatto in funzione di quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
- I contenuti e la struttura del CRAL sono ispirati a principi di trasparenza e di partecipazione di tutta la compagine sociale alla realizzazione dei propri obiettivi.
- Il CRAL ha il compito sociale di promuovere l’impiego del tempo libero del lavoratore e dei soci, attraverso iniziative atte a sviluppare le capacità morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, artistiche e simili, nonché di individuare e promuovere iniziative ricreative, turistiche, di solidarietà ed umanitarie.
- Il CRAL può collaborare con altri enti associativi, pubblici o privati, e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dello stesso ed al raggiungimento delle sue finalità.
- Il CRAL può svolgere attività, anche commerciali, complementari alle iniziative primarie della Associazione.
- Il CRAL è un’Associazione senza fini di lucro, il CRAL ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
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Art. 3 – ATTIVITA’ DEL CRAL
- Particolare attenzione sarà dedicata alle seguenti attività:
- tempo libero e ricreative che si esplicano nella organizzazione di gite, vacanze, feste sociali, viaggi organizzati, cineforum, ecc.;
- culturali: finalizzate alla promozione ed organizzazione di tutte quelle attività che abbiano interesse culturale ed artistico che possano accrescere la formazione culturale degli associati, anche attraverso corsi di qualificazione organizzati per i Soci;
- sportive: organizzazione di attività delle varie discipline sportive interne al CRAL; partecipazione ad attività sportive dilettantistiche; partecipazione a manifestazioni sportive e campionati interbancari di categoria;
- relative alla stipula di convenzioni con esercizi commerciali, studi specialistici in genere, imprese produttrici e/o venditrici di beni e servizi che riservino agli iscritti condizioni vantaggiose;
- solidarietà e assistenza per quei soci che, per eccezionali situazioni personali e/o familiari, dovessero trovarsi in difficoltà di ordine personale o sociale.
- Il CRAL , in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in Sezioni specializzate in gruppi di interesse specifici e in Sezioni distaccate sul territorio.
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Art. 4 – SOCI DEL CRAL
- Sono Soci Ordinari del CRAL: 1) i dipendenti in servizio ed i pensionati della BPB; 2) i dipendenti ex BPB, confluiti nelle Società del Gruppo UBI; 3) i dipendenti della BPB e confluiti nelle Società del Gruppo UBI che usufruiscono dell’esodo previsto dal Fondo di Solidarietà.
- Sono Soci Famigliari tutti i famigliari stretti (padre, madre, moglie e figli) dei Soci Ordinari.
- Sono Soci Aggregati del CRAL, previo richiesta di iscrizione: parenti, amici e simpatizzanti.
- Sono Soci Onorari quelle persone che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e con delibera unanime dello stesso, siano ritenuti meritevoli di tale riconoscimento. I Soci Onorari non pagano la quota sociale e non possono accedere alle cariche sociali.
- I Soci Ordinari sono ammessi di diritto e non pagano la quota sociale; i loro nominativi pervengono al CRAL su supporto informatico dalla BPB SpA, dalle Società del Gruppo UBI, che versano i contributi al CRAL, e dall’Associazione Pensionati BPB SpA.
- Per essere ammesso a Socio Famigliare e Socio Aggregato è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo del CRAL; è facoltà del Consiglio confermare o rifiutare la domanda di ammissione. I Soci Famigliari e Aggregati pagano una quota associativa, l’ammontare della quale viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Tutti i Soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal CRAL.
- In particolare i Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee;
- di conoscere i programmi delle attività e delle manifestazioni del CRAL;
- di partecipare alle attività e manifestazioni promosse dal CRAL;
- di usufruire di tutti i servizi del CRAL.
- I Soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- ad utilizzare il nome del CRAL solo ed esclusivamente per le attività svolte in favore dello stesso;
- a tenere un contegno decoroso nelle manifestazioni partecipate in rappresentanza del CRAL.
- La quota di partecipazione alle singole manifestazioni sarà stabilita differenziandola fra Soci Ordinari, Soci Famigliari, Soci Aggregati e Soci Onorari.
- La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione:
- dimissioni: i Soci possono ritirare la propria adesione, inviando per iscritto le dimissioni entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- esclusione: i Soci Ordinari sono esclusi per dimissioni dalla BPB SpA, o dalle altre società del Gruppo UBI (vedi art. 4, comma a)); possono altresì essere esclusi i Soci che siano morosi, nel pagamento della quota associativa, per due anni consecutivi, o che, con il loro comportamento abbiano gravemente leso la reputazione del CRAL.
L’esclusione è comunicata all’interessato, mediante raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo; l’effetto dell’esclusione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo; l’esclusione è immediata in caso di grave lesione della reputazione del CRAL.
- Dev’essere costituito l’elenco nominativo dei Soci (Libro dei Soci) il cui trattamento e conservazione deve rispettare le normative in materia di Privacy, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Art. 5 – PATRIMONIO - FONDO COMUNE
I fondi occorrenti al funzionamento del CRAL provengono da:
- contributi della Banca Popolare di Bergamo SpA e da UBI SCpA;
- quote sociali versate nella misura e con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- avanzi di gestione annuali;
- contributi vari;
- beni mobili di proprietà e comunque acquisiti.
- Il CRAL amministra gli eventuali beni propri o ricevuti in dotazione dalla BPB SpA o da questa ceduti in uso;
- Il patrimonio non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale il CRAL è stato costituito;
- Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
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Art. 6 – ORGANI DEL CRAL
Gli Organi del CRAL sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i due Vice Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;
- il Collegio dei Sindaci;
- le Sezioni;
- l’Assemblea di Sezione;
- i Rappresentanti di Sezione.
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Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
- L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione;
- L’Assemblea è composta da tutti i Soci Ordinari regolarmente iscritti a libro Soci;
- I Soci possono avere delega per rappresentare, al massimo, altri due Soci Ordinari ognuno; la delega deve essere per iscritto e presentata al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio dei lavori;
- L’Assemblea:
- approva i bilanci, consuntivo e preventivo, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Collegio dei Sindaci;
- approva/ratifica le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto della base sociale;
- La convocazione dell’Assemblea dev’essere comunicata ai Soci almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, mediante circolare telematica da pubblicare nel sito del CRAL; specificando: la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione;
- L’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci;
- L’Assemblea in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti;
- Le votazioni dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti, per scrutinio segreto;
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del CRAL o, in caso di sua assenza o impedimento, in sott’ordine: dal Vice Presidente, o dal Socio designato dall’Assemblea;
- Le votazioni per il rinnovo degli Organi del CRAL si svolgono a scrutinio segreto;
- Il Presidente dell’Assemblea comunica i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni i Componenti del Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche;
- La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, in mancanza dal secondo e così via;
- Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.
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Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Consiglieri, scelti fra i Soci del CRAL, viene eletto dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- Il Consiglio Direttivo fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal CRAL per il conseguimento dei propri fini;
- Il Consiglio Direttivo ed i suoi membri delegati sono i soli a poter stipulare contratti con terzi, per l’acquisizione di beni e servizi in nome e per conto del CRAL;
- Il Consiglio Direttivo elegge con voto palese fra i propri membri:
- Il Presidente;
- 2 Vice Presidenti;
- il Segretario/Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni triennio, dopo la presentazione del bilancio consuntivo;
- Il Consiglio Direttivo in carica deve fissare nell’ultima riunione, da tenersi prima della scadenza del triennio del proprio mandato, il numero dei Consiglieri (in sostituzione per scadenza mandato o dimissionari) da eleggere per il triennio successivo;
- Qualora nel corso del mandato si debbano eleggere uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo integra il numero dei suoi membri proponendo il subentro a quelli che nella votazione precedente hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto;
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno due dei suoi membri, o su richiesta del Collegio Sindacale;
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, il cui voto, in caso di parità, ha valore doppio;
- Il Consiglio Direttivo:
- cura la promozione delle attività sociali;
- redige ed approva i Regolamenti;
- propone le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria;
- propone all’Assemblea le norme ed i Regolamenti per meglio disciplinare le varie attività del CRAL e delle Sezioni;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige ed approva la bozza di bilanci, consuntivo e preventivo, sulla base dei bilanci e previsioni di spesa forniti dalle Sezioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- propone e definisce la ripartizione dei fondi alle varie Sezioni, previo l’approvazione del bilancio consuntivo delle Sezioni, costituito dai rendiconti consuntivi delle attività svolte dalle Sezioni stesse, verificati dal Collegio Sindacale;
- valuta ed accoglie, o nega, con parere motivato, le domande di adesione di nuovi Soci;
- definisce l’importo delle quote associative annue da proporre all’Assemblea;
- verifica che le attività di base delle singole Sezioni siano corrispondenti al perseguimento degli scopi previsti nel precedente art. 2.;
- autorizza l’istituzione di nuove Sezioni, nonché ne sancisce la loro cessazione;
- ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- Il Consigliere che rimane assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dalla carica e si provvede alla sua sostituzione secondo il criterio di cui al comma J). Analoga sostituzione avviene in caso di dimissioni dalla carica da parte di un Consigliere;
- Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate, o mediante stampa di documento redatto con un sistema di scrittura elettronico, incollato sul libro e vidimato in ogni pagina.
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Art. 9 – IL PRESIDENTE
- Il Presidente è il legale rappresentante del CRAL, viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tutta la durata del Consiglio medesimo ed è rieleggibile;
- Cura i rapporti del CRAL con la Direzione Generale della BPB SpA e con UBI SCpA, nonché con gli Enti, ricreativi e culturali, ai quali è eventualmente collegato il CRAL;
- Il Presidente è coadiuvato ed eventualmente sostituito, in caso di impedimento, da uno dei Vice-Presidenti;
- Può adottare provvedimenti d’urgenza di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, nella prima riunione possibile.
- Il Presidente:
- rappresenta il CRAL nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- stipula gli atti inerenti le attività del CRAL;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- convoca le riunioni dell’Assemblea dei Soci;
- Cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissione volontarie, per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali, al nuovo Presidente entro venti giorni dalle elezioni di questi;
- Tali consegne devono risultare da apposito verbale che dev’essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
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Art. 10 – IL VICE PRESIDENTE
- Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, esercitandone in tal caso, tutti i poteri.
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Art. 11 – IL SEGRETARIO/TESORIERE
- Il Segretario/Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri verbali e di tutti gli altri libri sociali;
- Tiene la gestione di cassa del CRAL;
- Tiene aggiornati i documenti contabili nel rispetto delle leggi fiscali e tributarie vigenti.
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Art. 12 – IL COLLEGIO DEI SINDACI
- Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi, viene eletto dall’Assemblea dei Soci con le stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio Direttivo;
- Esso esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal CRAL in particolare:
- verifica periodicamente la contabilità e la cassa;
- accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie, nel rispetto delle Leggi vigenti e dei deliberati degli organi del CRAL;
- annualmente verifica i bilanci consuntivi delle Sezioni, costituiti dai rendiconti delle attività svolte dalle Sezioni stesse, e redige una relazione per il Consiglio Direttivo, da presentare in Assemblea.
- I Sindaci durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci, nella prima riunione d’insediamento, elegge al suo interno un Presidente.
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Art. 13 – LE SEZIONI
- All’interno del CRAL operano le Sezioni: - specifiche ad indirizzo sportivo,ricreativo e culturale, preposte alla promozione delle attività sportive e ricreative di tutta la Banca; - territoriali, preposte alla promozione delle attività ricreative e culturali, nonché al coordinamento delle attività sportive in località distanti dalla Sede del CRAL;
- Ogni Sezione promuove e organizza manifestazioni attinenti la propria attività e ne pubblicizza i contenuti a tutti i Soci mediante la diffusione di circolari e la pubblicazione nel sito del CRAL;
- Alle attività delle Sezioni possono aderire indistintamente tutti i Soci;
- Ogni Sezione può avere fino ad un massimo di tre Rappresentanti, di cui un Responsabile, un Vice Responsabile ed un Segretario;
- Le Sezioni, in nome e per conto del CRAL, possono affiliarsi a Enti e/o Federazioni di categoria per lo svolgimento delle proprie attività.
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Art. 14 – ASSEMBLEA DI SEZIONE
- L’Assemblea di Sezione ha il compito di eleggere i Rappresentanti di Sezione. All’Assemblea di Sezione possono partecipare tutti i Soci;
- L’Assemblea di Sezione si riunisce almeno una volta l’anno, per programmare e pianificare l’attività della stagione successiva, su iniziativa del Responsabile di Sezione, del Vice Responsabile o del Segretario;
- Si riunisce altresì su richiesta dei Responsabili di Sezione e a richiesta motivata di almeno: 5 Soci delle Sezioni sportive; 15 Soci delle Sezioni territoriali;
- L’Assemblea viene convocata a mezzo di circolare da pubblicare nel sito del CRAL, almeno 5 giorni prima della data stabilita;
- Le Assemblee di Sezione sono valide con la presenza di qualsiasi numero di Soci; le delibere sono prese a maggioranza.
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Art. 15 – RAPPRESENTANTI DI SEZIONE
- I Rappresentanti di Sezione vengono eletti ogni tre anni dall’Assemblea di Sezione appositamente convocata;
- Entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni la Segreteria della Sezione deve trasmettere i risultati della votazione al Consiglio Direttivo per la loro ratifica definitiva;
- I Rappresentanti di Sezione redigono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione ed assumono la responsabilità della gestione dei fondi loro assegnati, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- I Rappresentanti di Sezione sono i soli a poter stipulare contratti con terzi, per l’acquisizione di beni e servizi in nome e per conto della loro Sezione;
- I bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere presentati al Consiglio Direttivo del CRAL entro il 31 dicembre di ogni anno.
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Art. 16 – PAGAMENTI
Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento per il conto corrente del CRAL, (in firma abbinata):
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario/Tesoriere
Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento per i conti correnti delle Sezioni del CRAL (in firma singola):
- Il Presidente
- Il Responsabile di Sezione
- Il Segretario della Sezione
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Art. 17 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
- Le cariche sociali relative a tutti gli Organi del CRAL sono prestate a titolo gratuito;
- Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito;
- Le modalità relative al rimborso di eventuali spese (spese vive, spese utilizzo proprio automezzo ecc.) sostenute dai Soci, per conto e in nome del CRAL, dovranno essere definite dal Consiglio Direttivo.
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Art. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l’approvazione, entro il trenta aprile dell'anno successivo, con le modalità di votazione delle Assemblee ordinarie; dev’essere firmato dal Presidente, dal Segretario e corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
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Art. 19 – SCIOGLIMENTO
- Lo scioglimento del CRAL può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata con un preavviso di almeno quindici giorni;
- L’Assemblea sarà valida in prima convocazione con la metà dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto;
- Ai fini dell’approvazione dello scioglimento serve il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti;
- In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Assemblea straordinaria delibererà in merito alla destinazione del patrimonio restante, ad altra associazione con finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta per legge;
- L’Assemblea dovrà anche deliberare in ordine:
- alle norme per la devoluzione del patrimonio restante;
- alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.
CRAL della
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SpA
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